Qual è la ratio economica dell’operazione considerato il corrispettivo simbolico?
L’operazione non persegue finalità di realizzo economico diretto ma di ottimizzazione fiscale. Il beneficio deriva dal risparmio d’imposta IRES pari al 24% del valore nominale del credito ceduto, come previsto dall’art. 101, comma 5, TUIR. Su €100.000 di crediti, il risparmio fiscale di €24.000 compensa ampiamente il corrispettivo simbolico di €50 e gli oneri di servicing.
Rif. Principio di inerenza ex art. 109, comma 5, TUIR
Quali tipologie di crediti sono ammissibili alla cessione?
Sono cedibili tutti i crediti di natura commerciale, indipendentemente dall’anzianità, purché adeguatamente documentati. Rientrano nel perimetro: crediti verso imprese italiane (soggetti IRES/IRPEF), imprese UE/extra-UE (con identificativo fiscale), privati consumatori, professionisti. La cessione è ammessa anche per crediti prescritti, contestati o oggetto di procedure concorsuali.
Rif. Art. 1260 c.c. – Risoluzione AdE n. 87/E/2011
Quali sono le tempistiche del perfezionamento?
L’iter si conclude in 7-10 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa. La due diligence richiede 24-48 ore, la strutturazione contrattuale 2-3 giorni, il closing con liquidazione avviene entro 48 ore dalla firma.
È possibile cedere crediti verso debitori esteri o consumatori?
Non sussistono preclusioni temporali. Sono cedibili crediti di recente formazione come posizioni risalenti nel tempo, inclusi crediti prescritti ex art. 2946 c.c. La valutazione si basa sulla completezza documentale e non sull’anzianità del credito.
Rif. Cass. Civ. Sez. I, n. 17265/2016
La deducibilità fiscale è garantita dall’Amministrazione Finanziaria?
La deducibilità delle perdite su crediti da cessione pro soluto è espressamente disciplinata dall’art. 101, comma 5, TUIR. L’Agenzia delle Entrate ha confermato tale principio con numerosi documenti di prassi (Circolare 26/E/2013, Risoluzione 134/E/2009). Non è richiesta la dimostrazione dell’infruttuosità delle azioni esecutive.
Rif. Art. 101 TUIR – Circolare AdE 26/E/2013
Cosa accade in caso di successivo incasso del credito ceduto?
La cessione pro soluto trasferisce integralmente la titolarità del credito e il rischio di insolvenza al cessionario (art. 1266 c.c.). Eventuali incassi successivi spettano esclusivamente a Regie S.r.l. Il cedente non ha obblighi di retrocessione né deve rettificare la deduzione fiscale già operata.
Rif. Art. 1266 c.c. – Cass. Civ. Sez. III, n. 8426/2018
È necessaria la forma notarile per il perfezionamento?
No, la cessione del credito non richiede forma solenne né autenticazione notarile. La modalità più efficiente e a costo zero è lo scambio del contratto tramite PEC, che conferisce automaticamente data certa al documento (art. 48 CAD). In alternativa: scrittura privata autenticata, registrazione presso l’Agenzia delle Entrate (€200) o raccomandata A.R.
Rif. Art. 1260 c.c. – Art. 48 D.Lgs. 82/2005 – DPR 68/2005
Come viene determinato il corrispettivo di cessione?
I crediti verso imprese in stato di insolvenza (fallimento, concordato preventivo, liquidazione giudiziale) sono pienamente cedibili. La cessione pro soluto risulta particolarmente vantaggiosa in tali ipotesi, consentendo la deduzione immediata senza attendere la chiusura della procedura che può protrarsi per anni.
Rif. Art. 9 TUIR – Principio di inerenza
Esistono soglie minime o massime per l’operazione?
Non sussistono limiti dimensionali predefiniti. L’operazione è strutturabile per qualsiasi importo, con commissioni di servicing decrescenti al crescere del valore nominale complessivo dei crediti ceduti, secondo economie di scala.
È possibile effettuare cessioni parziali del portafoglio crediti?
La selezione dei crediti da cedere è rimessa alla discrezionalità del cedente, che può ottimizzare l’operazione in funzione delle proprie esigenze di pianificazione fiscale e di bilancio. Non vige alcun obbligo di cessione integrale del portafoglio.
Qual è il trattamento contabile dell’operazione?
Contabilmente si rilevano: a) l’incasso del corrispettivo in Dare di conto finanziario; b) la cancellazione del credito in Avere; c) la minusvalenza in Dare di conto economico alla voce B.14 “Oneri diversi di gestione”. La perdita concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile IRES dell’esercizio.
Rif. Principio OIC 15 – Art. 2425-bis c.c.
È necessaria la notifica al debitore ceduto?
La notifica al debitore, pur non essendo requisito di validità inter partes, è necessaria per l’opponibilità della cessione ex art. 1264 c.c. Tale adempimento è integralmente gestito da Regie S.r.l. mediante raccomandata A.R. o notifica a mezzo PEC.
Rif. Art. 1264 c.c. – Art. 48 D.Lgs. 82/2005 (CAD)
È compatibile la cessione con mandati legali in corso?
I crediti oggetto di recupero giudiziale o stragiudiziale possono essere ceduti previa revoca del mandato al professionista incaricato, salvo il riconoscimento delle competenze maturate. L’operazione risulta conveniente quando i costi legali prospettici superano il beneficio fiscale immediato della cessione.
Qual è il ruolo di Saste Solutions S.r.l. nell’operazione?
Saste Solutions S.r.l. opera quale advisor tecnico specializzato, fornendo servizi di: due diligence documentale, valutazione creditizia secondo standard di mercato, strutturazione contrattuale, gestione degli adempimenti amministrativi e notificazioni. L’expertise garantisce compliance normativa e ottimizzazione dei tempi di esecuzione.
Qual è la struttura delle commissioni applicate?
Le commissioni di servicing seguono una struttura progressiva inversa: 4% per operazioni fino a €100.000; 3% da €100.001 a €300.000; 2% da €300.001 a €500.000; 1% oltre €500.000. Tale struttura riflette le economie di scala nella gestione di portafogli di maggiore dimensione. I servizi professionali sono erogati da Saste Solutions S.r.l., partner tecnico specializzato nel credit management.
Rif. Art. 5 D.Lgs. 231/2002 – Principio di trasparenza